Buone prassi, soluzioni organizzative coerenti e validate
Il Tu 81/08 valorizza il ruolo delle cosiddette “buone prassi” per il miglioramento delle condizioni di salute e sicurezza sul lavoro e le definisce “soluzioni organizzative o procedurali”:
- coerenti con la normativa vigente e con le norme di buona tecnica;
- adottate volontariamente,
- finalizzate a promuovere la salute e sicurezza sui luoghi di lavoro attraverso la riduzione dei rischi e il miglioramento delle condizioni di lavoro;
- elaborate e raccolte: a) dalle Regioni; b) dall’Inail; c) dagli Organismi paritetici di cui all’art. 51 del TU 81/08*;
- validate dalla Commissione consultiva permanente di cui all’art. 6 del Tu 81/08**, previa istruttoria tecnica dell’Inail (ex Ispesl), che provvede ad assicurarne la più ampia diffusione.
Le aziende che intendono presentare una buona prassi devono compilare e inviare ilmodello elaborato dalla Commissione consultiva permanente.
La documentazione deve essere raccolta su CD-ROM e inoltrata al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali , Direzione Generale delle relazioni industriali e dei rapporti di lavoro, Disciplina in materia di prevenzione degli infortuni e igiene sul lavoro – Divisione VI (già Tutela delle condizioni di lavoro).
Se validate dalla Commissione consultiva le buone prassi vengono pubblicate sul sito internet del Ministero del lavoro.
Le aziende che realizzano buone prassi o che adottano interventi migliorativi coerenti con le buone prassi, possono accedere alla riduzione del tasso di premio Inail dopo il primo biennio di attività. La domanda di riduzione deve essere inviata in modalità telematica, sezione Servizi online del sito www.inail.it.
La domanda di riduzione può essere inviata contestualmente alla denuncia dei lavori (o successivamente ma non oltre la scadenza del biennio di attività). L’Inail valuta e comunica all’azienda l’esito della domanda entro i 30 giorni.
* Sono soggetti di livello territoriale, secondo la previsione dell’art. 2, c. 1, lett. ee) del TU 81/08, “ costituiti a iniziativa di una o più associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, quali sedi privilegiate per: a) la programmazione di attività formative e l’elaborazione e la raccolta di buone prassi a fini prevenzionistici; b) lo sviluppo di azioni inerenti alla salute e alla sicurezza sul lavoro; c) l’assistenza alle imprese finalizzata all’attuazione degli adempimenti in materia; d) ogni altra attività o funzione assegnata loro dalla legge o dai contratti collettivi di riferimento”.
Chi Siamo
Una società formata da un nucleo di professionisti, che si avvale, anche in partnership con aziende e operatori specializzati per argomento.
La flessibilità e la snellezza della società è una caratteristica peculiare della stessa. La funzionalità modulare di operare per qualsiasi esigenza e argomento sono la forza di Heggy Srl, che permette al cliente di avere un unico referente per tutte le esigenze con copertura totale sul territorio. Siamo sempre alla ricerca dell’innovazione e dell’aggiornamento continuo per offrire ai nostri clienti il massimo del servizio e per renderli sempre
Disaster Recovery
L’art. 50-bis del CAD prevede poi che DigitPA provveda, oltre alla verifica annuale dell’aggiornamento dei piani di disaster recovery delle amministrazioni interessate, anche alla stesura delle “linee guida per le soluzioni tecniche idonee a garantire la salvaguardia dei dati e delle applicazioni informatiche”. In data 16 novembre 2011, dunque, dopo aver ottenuto il consenso del Garante per la protezione dei dati personali, DigitPA ha approvato definitivamente le “Linee Guida per il Disaster Recovery delle Pubbliche Amministrazioni” e ha
Obbligo DVR Aziende
La legge di Stabilità 2013 ha prorogato per i datori di lavoro che occupano fino a 10 lavoratori la facoltà di avvalersi fino al 30 giugno 2013 dell’autocertificazione dell’avvenuta valutazione dei rischi, in luogo del DVR, il documento di valutazione dei rischi. Il Ministero del lavoro ha poi comunicato con una nota del 31 gennaio 2013, la n. 2583, che l’autocertificazione dell’avvenuta valutazione dei rischi è in vigore fino al 31 maggio 2013, e non il 30 giugno 2013, e che quindi è necessario produrre il DVR a partire dal 1 giugno 2013. Questo in considerazione di quanto previsto dal Decreto interministeriale sulle procedure standardizzate del 30 novembre 2012, per coloro che impiegano meno di 10 lavoratori.